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Normative > Direttiva 655
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 655 del 30/11/1989
Relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE ).
Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva
particolare i sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE , fissa
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il
lavoro, delle attrezzature di lavoro quali definiti all'articolo 2.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si
applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le
disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Art. 2 - Definizioni.
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:
a) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto usato durante il lavoro;
b) uso di attrezzature di lavoro: qualsiasi operazione
concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi
compresa la pulizia;
c) zone pericolose: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità
di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un
rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso
di un'attrezzatura di lavoro.
Sezione II - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO.
Art. 3 - Obblighi generali.
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o
nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale
scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette
attrezzature di lavoro.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che
prevede di utilizzare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le
caratteristiche specifiche di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori esistenti nell'impresa e/o nello stabilimento, in particolare sul posto di
lavoro, e/o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'utilizzazione di dette
attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in
tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.
Art. 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro deve
procurarsi e/o usare:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a
disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992,
soddisfino:
ii) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria
applicabile nel settore in questione;
ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I,
sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo
parzialmente;
b) attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei
lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino,
al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato.
c) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera
a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del
punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o
stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale
data le prescrizioni minime previste nell'allegato I.
2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una
manutenzione adeguata, ad un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, le
disposizioni del paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti
sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che
consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni dell'allegato II.
Art. 4 bis - Verifiche delle attrezzature di lavoro
1. Il datore di lavoro vigila affinché le
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio)
da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali e a una
verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al
fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
2. Il datore di lavoro vigila affinché le
attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:
- a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi
periodici, da parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi
nazionali;
- a verifiche eccezionali da parte di personale
competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali ogni qualvolta intervengano
eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza
dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi
prolungati di inattività, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni
sanitarie e di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediarvi per tempo.
3. I risultati delle verifiche devono essere messi a
verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un
periodo appropriato.
Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano
usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica.
4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di
esecuzione delle verifiche.
Art. 5 - Attrezzature di lavoro che presentano un
rischio specifico.
Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro
può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori all'uopo incaricati;
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione,
i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti
compiti.
Art. 5 bis - Ergonomia e salute sul posto di
lavoro
Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso
dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi
interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione delle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute.
Art. 6 - Informazione dei lavoratori.
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE ,
il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e,
se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.
2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso devono
contenere almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in
ordine:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature di
lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili;
- alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita,
se del caso, nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro.
Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori sui rischi
cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di
lavoro nonché sul relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente
immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.
3. Le informazioni e, se del caso, le istruzioni per
l'uso devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
Art. 7 - Formazione dei lavoratori.
Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE , il
datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:
- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso
comporta;
- i lavoratori di cui all'articolo 5, secondo trattino
ricevano una formazione adeguata specifica.
Art. 8 - Consultazione e partecipazione dei
lavoratori.
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per
tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compreso gli allegati.
Sezione III - DISPOSIZIONI VARIE.
Art. 9 - Adattamento degli allegati.
1. L'aggiunta nell'allegato I di requisiti minimi
supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionate nel punto 3
dell'allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 118
A del trattato.
2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli
allegati in funzione:
- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione
tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative
o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore della attrezzature
di lavoro,
sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo
17 della direttiva 89/391/CEE .
Art. 10 - Disposizioni finali.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente
direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il
Consiglio, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.
4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione
della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 11.
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
ALLEGATO I - Prescrizioni minime di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b).
1. Osservazione generale
Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano
nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di
lavoro considerata, un rischio corrispondente.Le prescrizioni minime di cui in appresso,
in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono
necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di
lavoro nuove.
2. Prescrizioni minime
generali applicabili alle attrezzature di lavoro
2.1. I dispositivi di comando di
un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente
visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta. I
dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose,
eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro
manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi
derivanti da una manovra accidentale. Se necessario, dal posto di comando principale,
l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone
pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere
preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona
esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi
causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. I sistemi di
comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.
2.2. La messa in moto di
un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un
organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: - per la rimessa in moto dopo un
arresto, indipendentemente dalla sua origine, - per il comando di una modifica rilevante
delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),salvo che
questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il
lavoratore esposto. La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento
risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa
disposizione.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro
deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in
condizioni di sicurezza. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura
di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in
condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di
lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere
interrotta.
2.4. Se ciò è appropriato e
funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto
normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza.
2.5. Un'attrezzatura di lavoro che
presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di
dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di
lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad
emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di
estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
2.6. Qualora ciò risulti
necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di
lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri
mezzi.
2.7. Nel caso in cui esistano
rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da
provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese
le misure di protezione appropriate.
2.8. Se gli elementi mobili di
un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare
incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano
l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere
alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi: - devono essere di
costruzione robusta,- non devono provocare rischi supplementari,- non devono essere
facilmente elusi o resi inefficaci, - devono essere situati ad una sufficiente distanza
dalla zona pericolosa, - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro, - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la
sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però
l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile,
senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
2.9. Le zone ed i punti di lavoro o
di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in
funzione dei lavori da effettuare.
2.10. Le parti di un'attrezzatura
di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere
protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
2.11. I dispositivi di allarme
dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità
di errore.
2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata
per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
2.13. Le operazioni di manutenzione
devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è
possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di
queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone
pericolose. Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di
manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
2.14. Ogni attrezzatura di lavoro
deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di energia. La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza
di pericolo per i lavoratori interessati.
2.15. L'attrezzatura di lavoro deve
recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei
lavoratori.
2.16. Per effettuare le operazioni
di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori
devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
2.17. Tutte le attrezzature di
lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di
surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori
o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
2.18. Tutte le attrezzature di
lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e
di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
2.19 Tutte le attrezzature di
lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
3. Prescrizioni minime
supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
3.1 Prescrizioni minime
supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
3.1.1. Le attrezzature di lavoro
con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il
lavoratore/i durante lo spostamento.
Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore
venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
3.1.2. Qualora il bloccaggio
intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di
lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa
attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il
bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere
impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
3.1.3. Se gli organi di
trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di
sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di
fissaggio.
3.1.4. Le attrezzature di lavoro
mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali,
i rischi derivatiti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
- mediante una struttura di protezione che impedisce
all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro.
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento
possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata
equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se
l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della
stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a
bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro
e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
3.1.5. I carrelli elevatori su cui
prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
- istallando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento
del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da
lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
3.1.6. Le attrezzature di lavoro
mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per
evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che
consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di
movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia,
c) esse devono essere dotate di un dispositivo che
consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire
la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un
uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato
al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o
a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in
pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul
luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori,
devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, e meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
3.2. Prescrizioni minime
applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
3.2.1. Se le attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la
solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi
da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio
alle strutture.
3.2.2. Le macchine adibite al
sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico
nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni
singola configurazione della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al
sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.2.3. Le attrezzature di lavoro
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i
carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o
precipitino in caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.2.4. Le macchine per il
sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se
esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di
caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a
collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello
da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per
mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di
sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di
lavoro.
ALLEGATO II - Disposizioni concernenti l'uso delle
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 3
0. Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano nel
rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di
lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1. Disposizioni generali applicabili a tutte le
attrezzature di lavoro
1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate,
disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le
altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i
loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle
attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando
le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso,
possono essere colpite dal fulmine devono essere protette mediante dispositivi o
appropriate misure antifulmine.
2. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di
lavoro, mobili, semoventi o no
2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è
riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali
attrezzature di lavoro.
2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di
lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.3. Si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di
lavoro semoventi.
Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria
per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che
essi siano feriti dalle attrezzature.
2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la
velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore
a combustione possono essere utilizzate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia
assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
3. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di
lavoro che servono a sollevare carichi
3.1. Caratteri generali
3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che
servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la
stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto
con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a
titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature
non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono un controllo
appropriato.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo
dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve
essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i
lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon
funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di
luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo
il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti
in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio,
delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere
depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati
3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di
lavoro stesse.
3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di
lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere
misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste
misure.
3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che
serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del
carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le
informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per
guidarlo e devono essere prese misure organizzazione per evitare collisioni del carico
suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale
che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere
correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato
simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il
buon coordinamento degli operatori.
3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza
salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le
condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare
adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in
particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro."
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